| In principio era prerogativa degli americani e degli inglesi: il cosiddetto "anno sabbatico" (la parola deriva dallebraico "Sabba" cioè sabato, giorno dedicato alla preghiera con Dio, in cui era vietata ogni attività pratica ed economica) in cui si era liberi dal lavoro, senza perdere il posto, per scrivere un libro, una pubblicazione, un anno di studio insomma. In Italia si chiama "congedo formativo", e da poco è stato disciplinato. dalla legge 53/8 marzo 2000. |
| La proposta è decisamente interessante: sospendere il lavoro fino a un massimo di 11 mesi con lobiettivo di aggiornarsi nel lavoro che si svolge, acquisire nuove competenze per un avanzamento di carriera, soddisfare il desiderio di crescita culturale. Ma chi può farne richiesta? I dipendenti, pubblici e privati, che lavorano da almeno 5 anni nella stessa azienda possono chiedere un periodo massimo di 11 mesi, continuativi o frazionati. Si può ricorrere a questa opportunità una sola volta nella vita lavorativa, senza perdere il posto di lavoro. Il lavoratore conserva il proprio posto e può essere licenziato solo per motivi estranei al congedo. Informatica, marketing, inglese: una volta deciso verso quale ambito ci si vuole indirizzare occorre preparare un progetto da sottoporre allazienda, spiegando le proprie motivazioni ed evidenziando i vantaggi che questa potrebbe trarre dalla propria crescita professionale. Lazienda può decidere di accettare o respingere in tutto o in parte il progetto, chiedere di rinviare a un altro periodo o che lassenza sia "diluita" in più riprese. Ma quali sono gli aspetti che frenano il ricorso al congedo? Il lavoratore, durante il periodo di assenza, non matura contributi pensionistici e non riceve lo stipendio. Cioè, deve farsi carico delle spese, anche se la legge permette (a chi ha almeno 8 anni di anzianità in azienda) di chiedere un anticipo sulla liquidazione per pagarsi corsi e lezioni. Alcune Regioni, tra cui Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, a sostegno dei lavoratori e del congedo formativo, offrono a chi si iscrive ai corsi da loro riconosciuti, un rimborso spese, che può arrivare fino a 1291,14 euro. Alle aziende, specie se di piccole dimensioni, per invogliarle a concedere il congedo dovrebbe essere data la possibilità di assumere sostituti, senza lonere dei contributi, di cui dovrebbe farsi carico lo Stato. In conclusione per largomento che ci interessa la legge n. 53/2000 presenta tre aspetti di rilievo: 1. Il richiamo implicito al diritto allo studio (art. 34 Cost.) coniugato con il diritto al lavoro; 2. Il congedo formativo, che ne è espressione subordinato però alle esigenze organizzative: infatti, è il lavoratore a sostenere i costi, con il rischio di non vedersi riconosciuto, ai fini della progressione di carriera, il surplus di competenze così conseguito (art. 5); 3. Il congedo per il life-long learning (art.6) con rilevanti riflessi sullorganizzazione e sulla contrattazione collettiva, che infatti, interviene nella disciplina di taluni aspetti (art. 6, comma 2). Ne scaturisce un giudizio controverso sul provvedimento in quanto il nodo centrale è quello delle regioni delegate in raccordo con le parti sociali per lo svolgimento della programmazione delle politiche formative e delloccupazione. In sostanza è necessario, in sede di contrattazione collettiva unapplicazione della legge più favorevole al lavoratore. |
| La regolamentazione che introduce il diritto al congedo per fini formativi esiste attualmente solo in otto paesi membri dellUnione Europea. In ragione dei numerosi ostacoli esistenti alla fruizione di questo diritto ed alla conseguente scarsa partecipazione delle persone il congedo formativo non è sinora diventato, in Europa, lo strumento privilegiato per la formazione. Diversi sono i motivi di questa scarsa diffusione: la pubblicità insufficiente di questi diritti e lassenza di informazione adeguata verso i lavoratori e i cittadini, la scarsa trasparenza delle modalità di fruizione, lassenza di servizi di consulenza individuale, le resistenze e le difficoltà frapposte da parte dei datori di lavoro a fronte delle richieste di formazione individuale ed infine il timore degli stessi lavoratori di vedere minacciato il proprio posto di lavoro o la propria carriera professionale in caso di assenza per congedo formativo. Spesso manca la volontà da parte delle istituzioni di rendere veramente efficace il congedo formativo. Tutti questi motivi di difficoltà non impediscono di domandarsi se la struttura e lofferta formativa attuale rispondono sufficientemente ai bisogni e agli interessi culturali espressi dalle persone potenziali utilizzatori del congedo. Noi crediamo che sia fondamentale per i principi sovra esposti che esista la possibilità per il lavoratore di usufruire di questa opportunità sia per la sua formazione professionale che culturale, e auspichiamo che tale istituto si allarghi a più Paesi non solo dellaerea occidentale ma anche asiatica e orientale. |